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Diritti ed agevolazioni derivati dalla situazione di malattia.
 
Ulteriori agevolazioni
 
    Se non si ha ancora un lavoro, il riconoscimento dell’invalidità civile è utile per una futura assunzione, poiché grazie alla L. 68/1999 che ha introdotto l’iscrizione al collocamento dei disabili, le imprese e gli enti pubblici hanno l’obbligo di assumere le persone con una invalidità superiore al 46% che sono regolarmente iscritte nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. Tale assunzione da parte delle singole imprese o dell’ente è proporzionale alle proprie dimensioni. Nel caso di assunzione per concorso presso un ente pubblico, con una invalidità civile superiore al 67%, si ha diritto alla priorità nella scelta della sede qualora vi sia richiesta di trasferimento (art. 21. L. 104/1992). Inoltre, se è stato riconosciuto lo stato di handicap di gravità, anche se non si è dipendenti pubblici, si ha diritto a richiedere il trasferimento ad una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non si può essere trasferiti senza il proprio consenso. In tal caso, anche il familiare che presta assistenza godrà degli stessi diritti, dunque, potrà richiedere di essere trasferito presso una sede vicina al proprio domicilio, in base anche alle esigenze del datore di lavoro, e non potrà essere trasferito senza il proprio parere ( art. 33 L. 104/1992).
 
Contrassegno di libera circolazione e di sosta
 
    Il Comune di residenza, in base alle condizioni di salute, riconosce il diritto ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta, che consente di: transitare nelle zone a traffico limitato e nelle zone pedonali; sostare nei parcheggi riservati ai disabili (delimitati con le strisce gialle) o, in loro assenza, sostare gratuitamente nei parcheggi a pagamento. Il contrassegno di libera circolazione e sosta è nominativo e può essere utilizzato solo in presenza della persona intestataria del permesso, l’utilizzo improprio comporta il pagamento di una sanzione ed anche il ritiro del contrassegno.
 
Disabili con gravi limitazioni alla deambulazione
 
    Sono previste ulteriori forme di agevolazioni per le seguenti categorie di disabili:
    a) non vedenti e sordomuti;
    b) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
    c) disabili con grave limitazione della capacità di deambulare o affetti da pluriamputazioni che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione e i disabili con impedite o ridotte capacità motorie che risultino affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione.

    Questi disabili possono usufruire delle agevolazioni, riportate di seguito, senza più l’obbligo di adattamento del veicolo. Invece, per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, il diritto alle agevolazioni viene condizionato all’adattamento del veicolo.
    Le principali agevolazioni delle quali possono usufruire sono:
    Per i mezzi di locomozione (auto, motoveicoli, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile e autocaravan ma solo per la detrazione Irpef del 19%)
    • la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
    • l’Iva agevolata al 4%;
    • l’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto;
    • l’esenzione dall’imposta di trascrizione al Pra ( Pubblico Registro Automobilistico);

    Per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici
    • la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
    • l’Iva agevolata al 4%
 
Detraibilità ai fini Irpef delle spese di acquisto e per riparazioni
 
    E’ prevista una detrazione di imposta pari al 19% rispetto all’ammontare delle spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili. Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata e gli altri veicoli precedentemente elencati, usati o nuovi. La detrazione si applica per un solo veicolo nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di 35 milioni delle vecchie lire. Vi è la possibilità a riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, a condizione che il primo veicolo beneficiato risulti cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 35 milioni delle vecchie lire, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo. E’ possibile usufruire dell’intera detrazione per il primo anno, oppure optare per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.Oltre per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, naturalmente escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi relativi al premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Naturalmente la detrazione ai fini Irpef spetta una sola volta nel corso del quadriennio. Nel caso in cui il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 5.500.000 delle vecchie lire, il documento di spesa deve essere intestato a lui. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere intestato al disabile oppure alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico.
 
Le agevolazioni Iva
 
    E’ possibile applicare l’Iva del 4% all’acquisto di autovetture nuove o usate, se con motore a benzina, con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, invece, se con motore a diesel fino a 2800 centimetri cubici. Tale agevolazione si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. Sono esclusigli autoveicoli, anche se specificatamente destinati al trasporto di disabili, intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli viene applicata una sola volta nel corso di quattro anni, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra.
 
L’esenzione permanente dal pagamento del bollo
 
    L’esenzione dal pagamento del bollo auto si applica ai veicoli indicati in precedenza con i limiti di cilindrata ( 2000 centimetri cubici per le auto a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata. L’esenzione spetta sia se l’auto è intestata allo stesso disabile, sia ad un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. L’ ufficio di competenza per l’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto è l’Ufficio delle entrate o, dove questo non è ancora istituito, la Sezione staccata della Direzione regionale delle Entrate. Ciascuna regione, tuttavia, ha la possibilità di stabilire la gestione diretta tramite i propri uffici. In questo caso, la struttura competente cui il disabile si rivolgerà sarà l’Ufficio Tributi dell’ente Regione. Naturalmente l’esenzione spetta per un solo veicolo e la targa prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio delle entrate o Sezione staccata della Direzione regionale, al momento della presentazione della documentazione. Sono esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati, anche se adibiti al trasporto di disabili. Il disabile che ha usufruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata AR all’Ufficio delle entrate o Sezione staccata della Direzione regionale competente, tutta la documentazione richiesta. Tale documentazione, che verrà di seguito riportata,va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione, tuttavia, un eventuale ritardo non comporta la decadenza dall’agevolazione. Le Direzioni regionali o gli Uffici delle entrate, in seguito all’accettazione della richiesta, sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria tutti i dati contenuti nella richiesta ( protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico). Gli uffici finanziari sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo ammesso all’esenzione, sia dell’eventuale rifiuto dell’istanza di esenzione. In questo caso, qualora sussistano “obiettive condizioni di incertezza” rispetto alla possibilità di usufruire tale diritto, gli uffici finanziari dovranno comunicare all’interessato che potrà pagare il bollo auto e relativi interessi, senza l’applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla data della comunicazione del diniego. Decorsi i 30 giorni scatterà l’applicazione delle sanzioni. E’ bene ricordare che dal momento in cui viene riconosciuta l’esenzione dal pagamento del bollo auto relativo al primo anno, vi sarà il proseguo anche per gli anni successivi senza rifare l’istanza. Nel caso in cui, però, vengano meno le condizioni necessarie per aver diritto al beneficio (ad esempio: la vendita dell’auto), l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata presentata la richiesta per l’esenzione. Non è necessario, inoltre, esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il diritto alla esenzione dal bollo.
 
L’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
 
    I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili che appartengono alle categorie precedentemente indicate, con esclusione di non vedenti e sordomuti, usufruiscono anche dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione nel momento della registrazione dei passaggi di proprietà.Tale beneficio spetta sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata. Per avere diritto ad usufruire di tale agevolazione valgono le stesse regole indicate precedentemente.L’esenzione spetta anche nel caso in cui vi è stata intestazione a favore del familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico. Per effettuare tale richiesta di esenzione presso l’ufficio del Pra può essere utilizzato lo stesso modulo del bollo auto.
 
Diritto alle agevolazioni per il familiare
 
    E’ utile ricordare che potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste per il settore auto( ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che sia a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto “a carico” del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo lordo annuo non superiore a 5, 5 milioni delle vecchie lire. Se si supera tale tetto è necessario, per poterne beneficiare, che i documenti di spesa siano intestati al disabile.E’ importante far presente che ai fini del limite dei 5,5 milioni delle vecchie lire, non si tiene conto dei redditi esenti, quali le pensioni sociali, le indennità ( tra cui quelle di accompagnamento), gli assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
 
La documentazione
 
    Per poter usufruire delle agevolazioni auto da parte delle categorie di disabili che ne hanno diritto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere consegnata è la seguente:
    certificazione attestante la condizione di disabilità e in particolare:
    • per i non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una preposta Commissione medica pubblica.
    • per disabili psichici: verbale di accertamento dell’ handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ( art.3, comma 3 della Legge 104/1992) derivate da disabilità psichica e certificazione che attesti il diritto a fruire dell’indennità dell’accompagnamento emesso dalla preposta Commissione.
    • Per disabili con grave limitazione della capacità di deambulare o pluriamputati: verbale di accertamento dell’handicap rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ( art.3, comma 3 della Legge 104/1992) derivante da patologie, comprese le pluriamputazioni, che comportino una limitazione permanente della deambulazione.

    Nel caso in cui l’auto è intestata a un familiare la documentazione che deve essere consegnata è la seguente:
    • fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, oppure autocertificazione.

    Nel caso in cui si vuole usufruire dell’agevolazione Iva va aggiunta:
    dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Se si ipotizza l’acquisto di un nuovo veicolo entro il quadriennio occorre conservare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico.
 
Disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione
 
    Alle persone pluriamputate o la cui disabilità motoria comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione, come è stato descritto in precedenza, è consentito di usufruire delle agevolazioni sui veicoli a prescindere dall’adattamento del veicolo se si trovano nella condizione di “particolare gravità” prevista dall’art.3, comma 3 della legge 104/1992.
    Nel caso in cui, invece, tali condizioni non si configurino, ma sussista comunque la disabilità motoria, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni auto a condizione di utilizzare veicoli adattati. In questi casi non è necessario che il disabile usufruisca dell’indennità di accompagnamento. La disabilità motoria deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità. Qualora i veicoli siano adattati, le agevolazioni delle quali possono godere i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione sono su:

    - auto;
    - motocarrozzette;
    - autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile;
    - autocaravan (solo ai fini della detrazione Irpef).
 
L’adattamento del veicolo
 
    Come è stato in precedenza detto, perquesta categoria di disabili l’adattamento del veicolo rimane una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, Bollo e Imposta di trascrizione al Pra). I veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto, in base alla ridotta capacità motoria del disabile. Sono ammesse tra le auto anche quelle con cambio automatico, di serie, per coloro che sono muniti dipatente B speciale o del foglio rosa in seguito alla prescrizione da parte della Commissione medica locale, art.119 del codice della strada. Tutti gli adattamenti, che devono essere riportati sulla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai co-mandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, in modo tale che il disabile possa essere in grado di accedervi. Gli adattamenti effettuati alla carrozzeria ritenuti idonei sono:

    1) pedana sollevatrice ad azione meccanica, elettrica, idraulica;
    2) scivolo a scomparsa ad azione meccanica, elettrica, idraulica;
    3) braccio sollevatore ad azione meccanica, elettrica, idraulica,
    4) paranco ad azionamento meccanico, elettrico, idraulico;
    5) sedile scorrevole – girevole per facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
    6) sistema di ancoraggio delle carrozzelle con sistema di ritenuta del disabile ( cinture di sicurezza) ;
    7) sportello scorrevole;
    8) altri adattamenti, purchè gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, in modo tale da determinare un adattamento effettivo. Non sono considerati “adattamenti” gli allestimenti di semplici accessori quali gli “optional”.

    E’ bene sapere, inoltre, che il diritto all’Iva agevolata al 4% riguarda anche:
    a) le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica;
    b) gli acquisti di accessori e strumenti relativi alle prestazioni precedentemente indicati.
 
La documentazione...
 
    Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti precedentemente elencati dovranno presentare:
    • fotocopia della patente di guida speciale. Per coloro che non sono in grado di guidare, o perché minori o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento, non è necessario il possesso della patente di guida speciale. Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico;
    • per usufruire dell’agevolazione Iva, in caso si tratti di prestazioni di servizi o acquisto di accessori, è necessaria una autodichiarazione dalla quale si evinca l’invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti (situazione di handicap grave, art.3 comma 3 della Legge 104/1992). Qualora il disabile è fisicamente a carico dell’acquirente o del committente si dovrà precisarlo nella dichiarazione.
    • fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisicomotoria (situazione di handicap grave, art.3 comma 3 della Legge 104/1992);
    • copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciato da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, nel quale sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

 
I veicoli agevolabili
 
    1) Autovetture: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente ( solo per non vedenti e sordomuti);
    2) Autoveicoli per trasporto promiscuo: Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate ( o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente ( solo per non vedenti e sordomuti);
    3) Autoveicoli per trasporti specifici: Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo ( solo per non vedenti e sordomuti);
    4) Autocaravan: Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso quello del conducente( solo per non vedenti e sordomuti e ai fini della detrazione Irpef del 19%);
    5) Motocarrozzette: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
    6) Motoveicoli per trasporto promiscuo: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
    7) Motoveicoli per trasporti specifici: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo