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Pratiche pensionistiche
 
Invalidità civile
    Lo Stato assiste i soggetti che si trovano in determinate condizioni economiche e di gravità della malattia mediante il riconoscimento dell’invalidità civile: Viene considerato invalido civile:
    • il cittadino di eta compresa tra i 18 e 65 anni che ha menomazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che presenta una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a 1/3. Rientrano in tale definizione anche gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali;
    • il minore di 18 con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età;
    • il cittadino con più di 65 anni che ha difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Non sono considerati invalidi civili gli invalidi di guerra, del lavoro o per servizio, i ciechi civili e i sordomuti, che sono tutelati da norme specifiche.

    Percentuali di invalidità
    La Legge ha stabilito, mediante apposite tabelle, il diverso grado di invalidità in base al quale si ha diritto a diversi benefici: il 33,33% (un terzo) di invalidità, corrisponde alla soglia minima per essere considerato invalido e dà diritto a prestazioni protesiche e ortopediche; con il 46% di invalidità si ha diritto all’iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro, vedi il diritto al lavoro; con il 74% è riconosciuta la qualifica di invalido parziale e si ha diritto all’assegno mensile; con il 100% è riconosciuta la qualifica di invalido totale e si ha diritto alla pensione di inabilità; se l’interessato è anche non autosufficiente o non è in grado di deambulare ha diritto all’indennità di accompagnamento.

    Se l’invalido minorenne non ha autonomia nella deambulazione o ha la necessità di assistenza continua in quanto non è autosufficiente, ha diritto all’indennità di accompagno. Hanno diritto all’indennità mensile di frequenza, che corrisponde all’invalidità civile per i minorenni: il minorenne invalido che ha difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età; il minore ipoacusico che ha una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz, e che, per la sua minorazione deve far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici. E’ requisito fondamentale il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici o la frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni- anche di tipo semiresidenziale, pubblici e privati, purchè operanti in regime convenzionale. Spetta inoltre a coloro che frequentano scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna, ai centri di formazione o di addestramento professionale, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. Per beneficiare dell’indennità di frequenza occorrerà, dunque, tutti gli anni a settembre, documentare la frequenza di un centro di cura (fisioterapia od altro) e/o ciclo scolastico. Per i beneficiari dell’indennità di accompagnamento, invece, occorrerà dichiarare, a marzo di ogni anno, che il minore non è ricoverato in istituto. Il riconoscimento di invalidità civile può essere revocato in qualsiasi momento, se il motivo di ordine sanitario si è risolto e non vi è la necessità di cure periodiche. Hanno diritto a richiedere il riconoscimento di invalidità civile o di indennità di frequenza, anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico) regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o permesso di soggiorno.

    Domanda
    La domanda di riconoscimento dello stato di invalidità deve essere presentata dall’ interessato oppure da un familiare, all’Ufficio Invalidi Civili della ASL di residenza (Servizio di Medicina Legale). Alla domanda, compilata su apposito modulo, istanza per maggiorenni o indennità di frequenza in caso di minorenni, dovranno essere allegati:
    • certificati anagrafici o dichiarazioni sostitutive indicati nel modulo di domanda;
    • il certificato medico del medico di base oppure dello specialista che segue il paziente, nel quale si attesti la natura invalidante della malattia;
    • la documentazione clinica (cartella clinica ed eventuali referti medici).


    Tempi e procedure
    La Commissione medico-legale della ASL deve fissare la data della visita entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento della invalidità civile (L. 118/1971). L’intero procedimento per tale riconoscimento deve concludersi entro un massimo di 9 mesi dalla domanda. Nei casi più gravi, è possibile richiedere di anticipare la visita da parte della Commissione per motivi di salute. Nel caso in cui la condizione di malattia è tale da non permettere di recarsi oppure essere trasportati dinanzi alla Commissione per la visita, è possibile richiedere di effettuare tale visita a domicilio, presentando adeguata documentazione medica. Attualmente, mediante un emendamento inserito nella Legge di conversione del D.L. n. 4 del 16 Gennaio 2006, che interviene sull’accertamento dello stato di handicap in situazione di gravità e di invalidità superiore al 50% (normalmente riconosciuto ai malati oncologici ed ematologici in fase acuta), stabilisce che tale riconoscimento avvenga entro quindici giorni dalla presentazione della domanda dell’interessato. Il riconoscimento, inoltre, avrà efficacia immediata senza che il malato debba attendere l’ulteriore deliberazione della commissione medica periferica. La Legge, inoltre, riconosce il diritto a farsi assistere durante la visita medico-legale dal medico di fiducia (specialista, medico di famiglia, medico legale). La presenza del medico di fiducia ha una duplice funzione: oltre a garantire un sostegno, egli illustrerà in modo più adeguato alla Commissione la documentazione clinica, le caratteristiche della malattia e delle disabilità che essa ha determinato. Il certificato del riconoscimento della invalidità civile (Verbale di Invalidità) verrà inviato a domicilio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Esso è rilasciato in unico esemplare, pertanto, è opportuno esibirlo sempre in copia, eventualmente autenticata, a tutti i soggetti e le istituzioni che ne facciano richiesta.

    Aggravamento
    Se la malattia progredisce e le condizioni peggiorano, è possibile presentare la domanda di accertamento dell’aggravamento dello stato di salute, alla quale si dovrà allegare adeguata documentazione che certifichi il peggioramento della malattia per la quale è stata fatta richiesta di invalidità.

    Benefici e decorrenza
    Il riconoscimento dello stato di invalidità da parte della Commissione medico-legale della ASL dà diritto a benefici socio-economici, che dipendono dal grado di invalidità riconosciuto e dal reddito. Una volta riconosciuta l’invalidità civile, il verbale giunge, oltre che al richiedente, anche all’INPS di zona (Ufficio Invalidi Civili) ed è questo ente che verificherà se esistano le condizioni amministrative per erogare l’indennità e, allo scopo, invierà al domicilio del richiedente - nei mesi successivi - degli stampati (atti notori) che sono da compilare e da restituire all’INPS. L’erogazione dell’assegno del riconoscimento dell’invalidità civile, relativo al 2003, era pari a 223,90 euro erogato per 13 mensilità. Esso ha inizio dal mese successivo alla presentazione della domanda. All’atto del primo pagamento saranno corrisposte in un’unica soluzione tutte le mensilità arretrate e gli eventuali interessi, mentre gli assegni successivi saranno su base mensile. Su indicazione del paziente, mediante compilazione di un modulo, il pagamento potrà essere effettuato tramite:

    • accredito sul conto corrente bancario/ postale
    • assegno circolare inviato a domicilio
    • in contanti presso sportelli bancari o uffici postali


    Ricorso
    Nel caso in cui la Commissione medico-legale della ASL non si pronuncia entro i termini di legge di 9 mesi, oppure se non riconosce lo stato di invalidità, si ha diritto a presentare ricorso in carta semplice entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex Ministero del Tesoro), la quale ha 180 giorni di tempo per pronunciarsi, in base alla documentazione medica allegata oppure sottoporrà il paziente ad una nuova visita medico-legale. La decisione della Commissione verrà trasmessa al Ministero e ufficialmente comunicata al paziente. Se la Commissione Medica Superiore del Ministero dell’Economia e delle Finanze emetterà parere sfavorevole, oppure non si sia espressa trascorsi i 180 giorni (art. 443 Codice Procedura Civile) dalla presentazione del ricorso, è possibile ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale del luogo di residenza, facendosi assistere da un legale di fiducia. Se la Regione non riconosce il diritto all’assegno di invalidità per mancanza dei requisiti economici, nonostante il riconoscimento dello stato di invalidità da parte della ASL, è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale dell’INPS entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Se questo respingerà il ricorso, oppure se trascorsi i 180 giorni dalla presentazione di tale ricorso non sia stato ancora comunicato la decisione, è possibile ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale del luogo di residenza, facendosi assistere da un legale di fiducia. E’ opportuno tener presente, che essendo la Commissione Medica a stabilire il grado di invalidità del paziente, essa valuta tenendo presente la specificità del caso.

    Indennità di accompagnamento
    Se in seguito alla malattia si determinano anche problemi di deambulazione o non si è più autonomi nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana, quali: l’alimentazione, l’igiene personale, la vestizione, è possibile fare richiesta del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (L. 18/80 e L. 508/1988; D.Lgs 509/1988). La Corte di Cassazione, mediante la sentenza (n.7179/2003), ha affermato che tale indennità può essere concessa anche ai malati in fase pre-terminale, sempre che la Commissione medico-legale non preveda che la morte sopravvenga in tempi rapidi. Il certificato medico da allegare al modulo di domanda deve riportare la seguente dicitura: “ persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “ persona che necessita d’assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” oppure, se la persona ha più di 65 anni, “ persona con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”. Scopo dell’intervento assistenziale, che si determina mediante la concessione dell’indennità di accompagnamento, è quello di sostenere il nucleo familiare e incoraggiarlo a farsi carico di questi soggetti, evitando così il ricorso al ricovero presso gli istituti di cura e assistenza con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale.

    Domanda
    I documenti da allegare al modulo di domanda, oltre al certificato medico riportante tale dicitura, sono:
    • certificati anagrafici (o dichiarazioni sostitutivi) richiesti nel modulo
    • la documentazione clinica (cartella clinica ed eventuali referti medici).
    Tale documentazione va presentata sempre alla propria ASL di residenza - Ufficio Invalidi Civili - ove viene ritirato l’apposito modulo. Qualora l’insorgenza della malattia determina tali problemi di deambulazione, la domanda può essere presentata insieme alla domanda di riconoscimento dello stato di invalidità.

    Tempi e modalità
    E’ utilizzata la stessa procedura prevista per il riconoscimento dell'invalidità civile.

    Importo
    L’importo dell’assegno per l’indennità di accompagnamento, relativo al 2004, è pari a 436,77 euro mensili erogato per 12 mensilità. L’importo, che viene aggiornato annualmente dal Ministero dell’Interno, non è vincolato da limiti di reddito e non è reversibile. L’erogazione, però, viene sospesa nel caso in cui ci sia il ricovero dell’interessato in un istituto che preveda il pagamento della retta a carico di un ente pubblico.

    Decorrenza
    L’erogazione dell’assegno è di competenza dell’INPS. Una volta riconosciuta l’indennità di accompagno, da parte della propria ASL, l’erogazione dell’assegno decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. All’atto del primo pagamento saranno corrisposte tutte le mensilità arretrate e gli eventuali interessi, mentre gli assegni successivi saranno su base mensile.

    Ricorso
    Le modalità per ricorrere al parere della Commissione medico-legale della ASL, sia essa sfavorevole oppure non decisa nei termini di legge, sono le stesse applicate per il mancato o idoneo riconoscimento dello stato di invalidità civile.

    Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità
    Il pensionato per inabilità può fare richiesta dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa (L. 222/1984 art. 5), qualora sia in possesso dei seguenti requisiti:

    • non sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
    • necessiti di assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione). L’assegno di assistenza non è erogato se vi è il ricovero in istituti di cura o assistenza ove è previsto il pagamento della retta da parte della pubblica amministrazione, né se l’interessato usufruisce dell’assegno mensile erogato dall’INAIL a titolo di assistenza personale continuativa. Tale assegno cessa di essere corrisposto alla morte del titolare della pensione di inabilità.


    Domanda
    La domanda può essere presentata, presso una sede dell’INPS, anche contemporaneamente alla domanda di Pensione

    Decorrenza e importo dell'assegno
    L’assegno di assistenza viene erogato dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o della data di ultimazione dei requisiti. Dal 2002 l’assegno di assistenza corrisponde a 389,32 euro mensili.

    Ricorso
    Se l’assegno di assistenza viene respinto, è possibile fare ricorso presso il Comitato Provinciale dell’ INPS entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera di notifica del provvedimento