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Assistenza sanitaria per stranieri
 
L’Assistenza Sanitaria ai cittadini dell’Unione Europea e ai cittadini di Paesi in convenzione bilaterale in Italia
    Per poter godere dell’assistenza sanitaria da parte dei cittadini dell’Unione Europea è necessario che siano in possesso della Tessera Assistenza Medica oppure di un documento sostitutivo, mentre per i cittadini di Paesi in convenzione bilaterale è necessario che essi siano in possesso del modulo E111, E128 oppure del modello previsto dalla convenzione (es: OBR 7 PER LE Repubbliche di Croazia, Macedonia e Jugoslavia, I/B2 per il Brasile, Medicare per l’Australia, ecc). Il rilascio di tali documenti avviene nei Distretti di appartenenza. Qualora il cittadino comunitario è in possesso del modello E109, E106, E121, oppure del modello previsto dalla convenzione bilaterale deve recarsi presso i Distretti di appartenenza per poterne usufruire. Per i cittadini comunitari residenti o domiciliati in Italia che non hanno diritto all’assistenza da parte del loro paese di provenienza e appartenenti alle seguenti categorie ( lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, disoccupati iscritti alle liste di collocamento e pensionati titolari di pensione italiana) è necessaria l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale. Il rilascio della Tessera Sanitaria avverrà presso i propri Distretti di appartenenza.

    Servizi di base e di assistenza ai cittadini stranieri
    In base alle normative vigenti ( L. 6.03.1998, n.° 40, D.Lgs. 25.07. 1998, n.° 286 e Regolamento applicativo, Circolare n.°5 del 24.03.2000 emanata dal Ministero della Sanità) esistono diverse tipologie di cittadini provenienti da Stati non appartenenti all’Unione Europea per i quali sono previste e garantite prestazioni sanitarie. Tali tipologie si suddividono in:
    • stranieri in regola con il permesso di soggiorno
    • stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno
    • stranieri in Italia per motivi di cura

    Per ciò che riguarda gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, è possibile fare un’ulteriore distinzione tra
    • coloro che sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale
    • coloro che sono iscritti volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale
    • coloro che non sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale

    In base alla legge, coloro che hanno il diritto e l’obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) sono:
    • gli stranieri con familiari a carico i quali abbiano regolare attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento
    • gli stranieri con regolare permesso di soggiorno o che ne abbiano chiesto il rinnovo, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo
    • gli stranieri per motivi familiari, per affidamento, per attesa adozione, per cittadinanza, per asilo politico, per asilo umanitario e per richiesta di asilo


    I cittadini stranieri con permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono equiparati ai disoccupati italiani.
    Per tali soggetti l’iscrizione è obbligatoria e avviene presentando alla propria ASL di appartenenza, ove ha la residenza anagrafica o abitualmente dimora, la copia del regolare permesso di soggiorno o del certificato sostitutivo dello stesso ( se è in corso di rinnovo). L’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale è valida per tutta la durata di validità del permesso di soggiorno. Essi sono interamenti equiparati ai cittadini italiani anche per ciò che riguarda la “posizione ticket” per cui valgono le stesse regole vigenti per gli iscritti a tale servizio. Il diritto all’iscrizione obbligatoria viene meno alla scadenza, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, oppure in caso di espulsione, salvo che non venga esibita documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso o pendenza del ricorso contrario ai suddetti provvedimenti.

    Stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno con facoltà di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale
    Gli stranieri che, pur avendo un regolare permesso di soggiorno, non risultino iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, in quanto non rientrano a nessuna categoria precedentemente elencata per gli stranieri che hanno l’obbligo di iscrizione al S.S.N, devono assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di una polizza assicurativa presso un Istituto Assicurativo Italiano o Straniero, valida sul territorio nazionale. Tale assicurazione può essere garantita anche mediante iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Nazionale, previo versamento di un contributo annuale (valido per anno solare) rinnovabile e nella misura stabilita con Decreto Ministeriale. Presupposto necessario affinché il cittadino straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno possa iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale è che durata di tale permesso sia superiore a tre mesi. Esiste un’eccezione rappresentata dagli studenti e dalle persone alla pari per cui è prevista la possibilità di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale anche in presenza di permesso di soggiorno inferiore ai tre mesi. L’iscrizione dello straniero e dei familiari avviene dietro pagamento di un contributo annuale stabilito con il Decreto Ministeriale dell’8.10.1986, art.1 e 4, nella misura del 7,50 per cento del reddito complessivo conseguito in Italia e all’Estero nell’anno precedente. L’iscrizione avviene presso la propria ASL del Comune in cui lo straniero domicilia abitualmente e gli iscritti volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani anche per ciò che attiene alla “posizione ticket”.

    Stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
    Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno di durata inferiore a tre mesi e coloro che pur avendo i requisiti per effettuare l’iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Nazionale non abbiano provveduto, sono comunque assicurate, dietro corresponsione dei relativi oneri, le prestazioni per cure urgenti ed essenziali previste dal Testo Unico n.° 286/98. Naturalmente per tutte le altre prestazioni sanitarie non urgenti o essenziali erogate a favore del cittadino straniero su richiesta, questi sarà tenuto a corrispondere la tariffa prevista per ogni prestazione ricevuta.

    Stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno
    A tutti i cittadini stranieri “irregolari” sono assicurate, da parte delle strutture pubbliche e private convenzionate, alcune prestazioni sanitarie previste dal comma 3 dell’art. 35 del D. Lgs.25.07.1998, n.° 286. Tale articolo stabilisce che siano garantite: Cure urgenti o essenziali. Sono definite cure urgenti tutte quelle che vengono erogate in presenza di un pericolo per la vita o danno per la salute della persona, mentre per cure essenziali si intendono tutte quelle prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, in relazione a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare gravi danni alla salute o addirittura rappresentare un rischio per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). Nei casi in cui lo straniero versi in condizioni di indigenza, documentata con autocertificazione, gli oneri corrispondenti alle prestazioni erogate (inclusi i ticket non pagati), sia in regime di ricovero che ambulatoriale sono interamente a carico del Ministero dell’Interno, mediante le competenti Prefetture. Interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura correlate Agli stranieri che sono irregolarmente presenti nel territorio nazionale, l’art. 35 del D. Lgs. 25.07.1998, n.° 286 stabilisce che siano garantiti con oneri a loro carico le seguenti prestazioni: la tutela della salute del minore (fino al diciottesimo anno di vita); le vaccinazioni previste dalle normative e da interventi previsti mediante campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regione; gli interventi di profilassi internazionale; la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuali bonifiche dei focolai Il finanziamento di tali prestazioni, lasciate insolute in seguito a dichiarazione di indigenza, sono a carico della ASL del territorio in cui la prestazione viene erogata. L’art. 35 prevede, inoltre, anche la tutela sociale della gravidanza e della maternità. Le Questure, per le donne in gravidanza fino al 6° mese di età del bambino, rilasciano un permesso di soggiorno mediante il quale si provvede all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di madre e bambino. Lo straniero irregolare ed indigente deve richiedere un tesserino STP (straniero temporaneamente presente) mediante il quale vi dà diritto alle prestazioni sanitarie. Il codice regionale a sigla STP, che viene assegnato dalle strutture ospedaliere che erogano le prestazioni, è costituito da sedici caratteri di cui: tre per la sigla STP, sei per il codice ISTAT, tre caratteri relativo alla Regione, tre caratteri associati alla struttura erogante le prestazioni e sette caratteri come numero progressivo attribuito al momento del rilascio. La registrazione dello straniero attraverso il codice STP deve essere necessariamente effettuata dalle strutture che erogano le prestazioni sanitarie, ai fini della rendicontazione e della richiesta di rimborso degli oneri di tali prestazioni. Il codice STP ha una durata semestrale ed alla sua scadenza è opportuno procedere al rinnovo oppure ad una nuova assegnazione. Lo straniero che possiede il tesserino STP non può effettuare iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e non è assolutamente equiparabile ad esso. E’opportuno ricordare che in base all’art. 35, comma 5 del Testo Unico, l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola non comporta alcun tipo di segnalazione alle autorità di Polizia dello Stato, salvo i casi ove sia obbligatorio il referto a parità delle condizioni con il cittadino italiano.

    Stranieri in Italia con visto di ingresso per motivi di cura
    Gli stranieri, che intendano effettuare dietro pagamento dei relativi oneri le cure mediche in Italia, devono essere in possesso della documentazione prevista ed elencata dall’art. 44 del Regolamento applicativo del D.Lgs. 25.07.1998, n.° 286. La documentazione da possedere, per poter richiedere il visto ed il relativo permesso di soggiorno per cure mediche, consiste in:
    • dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa
    • attestazione dell’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale pari al 30% sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste
    • documentazione attestante la possibilità di pagare integralmente, per sé e per l’eventuale accompagnatore, in Italia sia le spese sanitarie che quelle relative al vitto ed alloggio
    Gli stranieri che si trasferiscono in Italia mediante programmi umanitari, ottenuti su rilascio di autorizzazione da parte del Ministero della Sanità d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri, non sono tenuti alla corresponsione degli oneri per cure mediche ricevute. Nel caso in cui si tratti di minore, che versi in gravi condizioni di salute tali da arrecare danni al suo sviluppo psicofisico, è possibile richiedere al Tribunale per i Minorenni l’autorizzazione per l’ingresso o per la permanenza del familiare per un periodo di tempo determinato. Tale autorizzazione è prevista dal art. 31, comma 3 del Decreto Legislativo n.° 286/98, nel quale viene anche citato che: “l’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia”. Una volta ottenuta l’autorizzazione mediante programmi umanitari e, nel caso in cui si tratti di un minore, anche da parte del Tribunale per i Minorenni, è possibile effettuare richiesta del permesso di soggiorno in Questura Centrale.
    I documenti da presentare, per effettuare tale richiesta, sono:
    • modulo di richiesta (Mod. 209) compilato, da ritirare in Questura Centrale
    • 4 fototessera
    • fotocopia del passaporto (dati anagrafici, timbro di ingresso, eventuale visto)
    • assicurazione sanitaria o autorizzazione sanitaria rilasciata dal Ministero della Sanità d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri, oppure dichiarazione da parte dell'Associazione, Fondazione oppure Ente che si fa carico delle spese sanitarie
    • certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria
    • dichiarazione di ospitalità (timbrata dal Commissariato competente per territorio)
    • dichiarazione di vitto e alloggio da parte della persona, Ente o Associazione che ospita lo straniero
    • qualora la Questura lo richieda, va presentata anche autorizzazione di permanenza rilasciata al familiare del minore da parte del Tribunale per i Minorenni (ex art. 31 DLGS 286/98)
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